Sez. 1, Sentenza n. 2947 del 21/12/1964 (Rv. 304389 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - NUOVE COSTRUZIONI - ABITAZIONI NON DI LUSSO - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - AUTORIMESSE E MAGAZZINI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - NUOVE COSTRUZIONI - ABITAZIONI NON DI LUSSO - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - AUTORIMESSE E MAGAZZINI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Anche i locali destinati ad autorimesse e magazzini possono usufruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, prevista dall'art 13 della legge n 408 del 1949, in quanto essi o costituiscono pertinenze delle singole case di abitazione, e sono soggetti al trattamento fiscale di queste ultime, o servono, comunque, all'Esercizio di un'impresa e rientrano nell'ampia categoria dei locali destinati ad uffici e negozi, previsti dal legislatore per comprendervi quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un reddito proprio, diversi dalle case di abitazione e, comunque, ad esso non assimilabili nei confronti dei quali la concessione delle agevolazioni fiscali e subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto tra la loro superficie e quella totale dei piani sopra terra.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)