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Sez. 1, Sentenza n. 5436 del 17/05/1995 (Rv. 492314 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Sicilia - Comune - Giunta municipale - Deliberazione di rinuncia ad avvalersi di una clausola risolutiva espressa - Revoca "ad nutum" - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492314-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La deliberazione della giunta municipale di un comune della Sicilia, approvata dall'autorità di controllo in sede di verifica di legittimità, con la quale in forza dei poteri conferiti dall'art. 63 n. 4 del D.L. regione Sicilia 29 ottobre 1955 n. 6 si decide di rinunciare al diritto potestativo di avvalersi di una clausola risolutiva espressa, pattuita in un contratto stipulato dal comune stesso, è inidonea a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, e può essere quindi legittimamente revocata "ad nutum", ancorché pubblicata nell'albo pretorio o comunicata a terzi (nella specie, allegata all'atto pubblico), qualora non sia stata seguita da una manifestazione di volontà del sindaco integrante espressamente o tacitamente un atto di rinuncia, atteso che, in suo difetto, tale delibera rimane mero atto interno e preparatorio del negozio abdicativo, il quale può provenire esclusivamente dal capo e rappresentante dell'amministrazione comunale, preposto all'esecuzione delle decisioni della giunta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)