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Sez. L, Ordinanza n. 10406 del 21/04/2025 (Rv. 674759-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Transito dai ruoli della Polizia di Stato in quelli civili del Ministero dell'Interno - Diritto a mantenere l'inquadramento acquisito - Sussistenza - Disciplina dell'amministrazione di destinazione - Applicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674759-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che transita in quelli civili del Ministero dell'Interno mantiene, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 339 del 1982, il diritto all'inquadramento acquisito nella P.A. di provenienza e al riconoscimento dell'anzianità ai fini della conservazione di un trattamento economico non inferiore a quello precedente, ma, una volta passato nella nuova P.A., soggiace al regime giuridico di quest'ultima, sicché le progressioni economiche orizzontali successive al trasferimento saranno disciplinate, in applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 339 del 1982 e 2 del d.P.R. n. 551 del 1981, dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, dell'amministrazione di destinazione, che potrà attribuire un maggior valore al servizio reso alle proprie dipendenze rispetto all'attività lavorativa svolta presso la Polizia di Stato.

DPR 24/04/1982 num. 339 art. 10, DPR 24/04/1982 num. 339 art. 11, DPR 24/07/1981 num. 551 art. 2, Contr. Coll. 06/02/1999 art. 17 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)