diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 07/10/1967 (Rv. 329534 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NECESSARIETA - IMPUGNAZIONI TARDIVE DI UNO DEI LITISCONSORTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329534-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NECESSARIETA - IMPUGNAZIONI TARDIVE DI UNO DEI LITISCONSORTI - AMMISSIBILITA.*

L'impugnazione avverso una sentenza, emessa in giudizio con piu litisconsorti necessari, da parte di uno soltanto di costoro rende necessaria l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, l'eventuale impugnazione tardiva di uno dei litisconsorti e ammissibile, come sarebbe stata quella successiva alla notificazione per la integrazione del contraddittorio *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)