Sez. 3, Ordinanza n. 36519 del 29/12/2023 (Rv. 669785 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Diritto al rimborso ex art. 142 c.ass. - Spese sostenute dall'Inail per l'accertamento della spettanza e della misura dell'indennizzo - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In virtù della formulazione letterale dell'art. 142, comma 1, c.ass. (che fa generico riferimento alle "spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato"), il diritto di surrogazione in favore dell'INAIL comprende anche le spese sostenute per l'accertamento della spettanza e della misura dell'indennizzo, benché le stesse non siano qualificabili in senso stretto alla stregua di danno patrimoniale dal punto di vista del danneggiato.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)