Disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
Testo in vigore al
Art. 13
1. Se nel Comune o nella Provincia esistono medici e stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 33 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Capo II
Art. 14
1. Gli albi speciali degli esperti medici, di cui all'art. 51 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono formati per ciascun distretto di Corte di appello o di Sezione distaccata di Corte di appello, rispettivamente dal primo presidente o dal presidente della Sezione.
2. Possono essere iscritti negli albi, su designazione dei Sindacati provinciali medici della circoscrizione o su domanda, individuale oppure di ufficio, i medici appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori di clinica chirurgica o di patologia chirurgica e liberi docenti di dette materie;
b) professori di clinica medica o di patologia medica o liberi docenti di dette materie;
c) professori o liberi docenti di infortunistica e di medicina del lavoro e medici e chirurgi che abbiano conseguito il diploma di specialista nelle materie predette o che abbiano in esse speciale competenza;
d) professori e liberi docenti di medicina legale;
e) medici e chirurgi che abbiano fatto parte, almeno per un triennio, di una delle Commissioni arbitrali compartimentali o della Commissione arbitrale centrale, istituite ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
f) medici chirurgi primari di ospedali con almeno 100 letti, che abbiano conseguito il posto per pubblico concorso. In mancanza o insufficienza di sanitari delle predette categorie possono essere designati medici e chirurgi esercenti che per la loro attivita' professionale siano ritenuti particolarmente idonei all'ufficio di esperto.
Art. 15
1. Gli esperti medici sono suddivisi per ciascun Tribunale del distretto secondo la rispettiva residenza.
2. Gli albi sono affissi nella sede della Corte di appello o della Sezione distaccata di Corte di appello e nelle sedi dei Tribunali della circoscrizione.
3. Entro quindici giorni dall'affissione gli interessati possono ricorrere contro la formazione dell'albo,
4. Il ricorso e' notificato nello stesso termine di quindici giorni al Sindacato provinciale medico ed agli altri eventuali interessati, ed e' deciso dalla Corte di appello o dalla Sezione distaccata di Corte di appello. La decisione e' presa in camera di consiglio, sentito il ricorrente, il Sindacato provinciale Medico e coloro che possono avervi interesse, nelle loro deduzioni scritte, le quali debbono essere presentate nei quindici giorni dalla notificazione del ricorso.
5. Contro la decisione e' ammesso, entro quindici giorni dalla sua notificazione, il ricorse alla Colte di cassazione per violazione di legge.
Art. 16
1. I primi presidenti ed i presidenti delle Sezioni distaccate di Corte di appello provvedono alla revisione degli albi degli esperti medici ogni triennio; tuttavia durante il triennio possono disporre, su richiesta dei Sindacati provinciali medici, su domanda individuale oppure di ufficio, la iscrizione di nuovi medici negli albi ed anche la cancellazione di quelli gia' iscritti che non abbiano piu' i prescritti requisiti.
2. Per le iscrizioni e le cancellazioni durante il triennio e per la revisione degli albi si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.
3. Fino a quando non sia compiuta la revisione, continua ad avere vigore l'albo precedente.
4. I primi albi di esperti medici devono essere formati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 17
1. Per la formazione del Collegio il presidente del Tribunale sceglie gli esperti medici fra quelli iscritti nell'albo e residenti nella circoscrizione del Tribunale stesso.
2. In mancanza di medici iscritti nell'albo per la circoscrizione del Tribunale, o quando per numero limitato di essi non creda di poter scegliere persone pienamente idonee anche in considerazione della particolare natura delle controversie, o in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessita' o la convenienza, il presidente del Tribunale puo' scegliere medici iscritti nell'albo di altro Tribunale, compreso nel distretto della Corte ovvero della Sezione distaccata di Corte di appello.
Art. 18
1. Il primo presidente ed il presidente della Sezione distaccata di Corte d'appello scelgono gli esperti medici tra coloro che sono iscritti nell'albo del Tribunale nella cui.circoscrizione trovasi la sede della Corte d'appelloo della Sezione di Corte di appello e, nei casi preveduti nel comma secondodell'articolo precedente, tra coloro che sono iscritti negli altri dei Tribunali del distretto della Corte o della Sezione, ovvero, in casi eccezionali, tra coloro non iscritti negli albi,
Art. 19
1. Nel caso in cui i medici chiamati ad esercitare le funzioni di esperti presso le Corti di appello, le Sezioni distaccate di Corte di appello o i Tribunali non risiedono nella citta' nella quale hanno sede la Corte di appello, la Sezione distaccata di Corte di appello o il Tribunale, e' dovuta ad essi, oltre la indennita' di cui nell'art. 53 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, una indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 7° salvo l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni in vigore per i dipendenti dello Stato, quando i medici predetti rivestano tale qualita'.
Art. 20
1. Agli effetti della comparsa in giudizio di cui all'art. 9 del R. decreto 31 maggio 1934, n. 1073, le parti possono farsi assistere anche da un medico di fiducia.
2. Parimenti all'udienza di cui all'art. 12 dello stesso Regio decreto le parti possono illustrare a mezzo di un medico di fiducia le proprie deduzioni.
3. La parte che vuole farsi assistere da un medico di fiducia deve darne notizia all'altra parte almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicando il nome del medico prescelto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 21
1. Gli accertamenti di cui all'art. 53 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono, sempreche' sia possibile, avere luogo all'udienza e, quando le parti ne facciano richiesta ed il presidente del collegio lo consenta, con l'assistenza di un medico di fiducia delle parti stesse.
Art. 22
1. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 370 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennita', il giudice puo' anche tener conto della misura della indennita' assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Art. 23
1. Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennita'. La prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 67 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della indennita', la quale, per altro, deve essere esaurita nel termine di giorni novanta, da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione. Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria.2
Art. 24
1. L'omologazione dei compromessi e delle transazioni di cui rispettivamente agli articoli 60 e 69 del decreto 17 agosto, 1935, n. 1765, e' di competenza del Tribunale del luogo dove si e' effettuata la transazione o il compromesso.
2. Il Tribunale procede in camera di consiglio senza la presenza degli esperti medici.
Capo III
Art. 25
1. L'Istituto nazionale fascista infortuni e le Casse previste nell'art. 48 del R. decreto 17 agostO. 1935, n. 1765, possono esercitare unicamente le assicurazioni regolate o consentite da detto Regio decreto e dalle presenti norme nonche' le assicurazioni in materia di infortuni sul lavoro o di malattie che possano essere loro affidate da norme di legge.
Art. 26
1. Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti preveduti dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui al titolo V del citato R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
2. Gli Istituti predetti verseranno annualmente nella Tesoreria dello Stato la somma occorsa per le spese di cui al precedente comma nell'ammontare liquidato dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quello delle finanze, e ripartito tra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi da, essi introitati.
3. Le spese indicate nel primo comma del presente articolo sono previste per il primo esercizio di attuazione del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nella somma di lire cinquecentomila che sara' inscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e per gli esercizi successivi nella misura che sara' stabilita con la legge di bilancio.
Art. 27
1. I contratti di assicurazione contro gli infortuni, stipulati anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, da datori di lavoro a favore di prestatori di opera i quali in conseguenza del decreto predetto vengono ad essere compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, sono, su richiesta del datore di lavoro contraente, risoluti con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Le imprese assicuratrici hanno pero' facolta' di chiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.
3. Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro preveduti nel precitato decreto, oppure garantiscano indennizzi stabiliti in misura superiore a quella delle indennita' fissate dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennita' predette.
Art. 28
1. In relazione all'art. 73 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, potranno, con successivi Regi decreti, essere emanate ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del citato e del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto e' disposto nell'art. 1 della. legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Art. 29
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contemporaneamente a quelle del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, salvo quanto sia diversamente disposto per le norme del titolo VI del citato Regio decreto e del capo II del presente decreto, dal Regio decreto di cui all'art. 75, secondo comma, dello stesso R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1936 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI LANTINI - SOLMI Di REVEL - ROSSONI - BENNI.
Visto, Il Guardasigilli:
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 75. - MANCINI.