diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 47 del 20/01/1969 Ud. (dep. 07/06/1969) Rv. 111755 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO PER LA SOLA GRAVITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111755-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO PER LA SOLA GRAVITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*

La gravita del fatto - da tenersi distinta dalla gravita del reato - può costituire criterio di riferimento sufficiente per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in quanto il giudice puo prendere in considerazione, fra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritenga prevalente sugli altri previsti dalla stessa norma, non venendo quindi meno all'Obbligo della motivazione ove si limiti ad indicare l'unica ragione da lui considerata ostativa alla concessione del beneficio. (V.100703, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)