Sez. 2, Sentenza n. 8441 del 01/08/1995 (Rv. 493519 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI | Vizi dell'atto - Efficacia sanante della trascrizione - Esclusione - Acquisto per usucapione abbreviata ex art. 1159 e 1159-bis cod. civ. - Trascrizione - Elemento della fattispecie legale - Nota di trascrizione redatta per errore a favore di persona diversa dall'effettivo acquirente - Univocazione della nota come titolo - Esclusione.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI
La trascrizione non costituisce un elemento integrante della fattispecie negoziale, ma attua solo un pubblicità (di regola) dichiarativa, per cui essa non ha efficacia sanante dei vizi dell'atto, ma può solo costituire un elemento della fattispecie legale dell'acquisto per usucapione abbreviata, ai sensi degli artt. 1159 e 1159-bis cod. civ.. Ne deriva che non può essere invocata come titolo la nota di trascrizione redatta, per errore di compilazione del notaio rogante, a favore di persona diversa dall'effettivo acquirente che aveva stipulato l'atto pubblico di acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)