Sez. L, Sentenza n. 2312 del 11/05/1978 (Rv. 391715 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORI - PENSIONE INTEGRATIVA - SPETTANZA - CONDIZIONI - MINATORE TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORI - PENSIONE INTEGRATIVA - SPETTANZA - CONDIZIONI - MINATORE TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Gli artt 1 e 3 della legge n 5 del 1960, sulla cosiddetta "pensione integrativa", a carico dell'INPS, per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, hanno il solo effetto di consentire l'anticipato (a cinquantacinque anni, anziche sessanta) pensionamento di vecchiaia a favore di quei lavoratori, ferma restando l'unicita del rapporto assicurativo con l'INPS e senza derogare i principi fondamentali dell'alternativita, dell'immutabilita e della non cumulabilita delle prestazioni previdenziali. Pertanto, essi non attribuiscono all'ex lavoratore di miniera, titolare di pensione d'invalidita a carico dell'INPS, il diritto ad ottenere, raggiunta l'eta minima richiesta, dallo stesso istituto la pensione anticipata di vecchiaia, nemmeno se solo in sostituzione di quella gia da essi goduta. (Conf 28/77, mass n 383532).*
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)