Sez. 3, Sentenza n. 4083 del 24/11/1995 Cc. (dep. 23/12/1995) Rv. 203943 - 01
Edilizia - Licenza di costruzione | costruzione realizzata a distanza dall'immobile limitrofo - Invece che in aderenza come da concessione - Variazione non essenziale - Insussistenza - Artt. 7 e 8 legge n. 47 del 1985 - Modifica ex D.L. n. 400 del 1995 - Esclusione.
Edilizia - Licenza di costruzione
È da escludere che la costruzione realizzata a distanza - nella specie mt. 1, 40 - dall'immobile limitrofo, invece che in aderenza ad esso, come previsto nel progetto e nella concessione, possa integrare gli estremi di una variazione non essenziale, sia perché incide su un parametro urbanistico - quello della distanza fra costruzioni - che, ex art. 873 cod. civ., non può essere inferiore a tre metri, sia perché comporta la violazione di una non precisa prescrizione della concessione edilizia. Infatti, gli artt. 7 e 8 legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dettano i criteri per l'individuazione delle cosiddette "variazioni essenziali" e fra queste inseriscono la modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, a tutt'oggi non possono ritenersi abrogati espressamente né implicitamente e nemmeno modificati dall'art. 8 comma settimo lett. l) D.L. 20 settembre 1995, n. 400, il quale - come nei precedenti decreti non esaminati dal Parlamento ai fini della conversione - recita che le varianti a concessioni già rilasciate sono soggette soltanto a denuncia di inizio della attività, sempreché non incidano sui parametri urbanistici e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Decreto Legge 20/09/1995 num. 400 art. 8 com. 7 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)