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Sez. 1, Sentenza n. 489 del 22/01/1988 (Rv. 457017 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - DEBITO DELL'ARRICCHITO - NATURA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RIVALUTAZIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE - IN GRADO DI APPELLO E D'UFFICIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457017-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - DEBITO DELL'ARRICCHITO - NATURA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RIVALUTAZIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE - IN GRADO DI APPELLO E D'UFFICIO - NECESSITÀ.*

Con riguardo alla liquidazione dell'indennizzo per indebito arricchimento, il computo della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'appello, non può integrare vizio di extrapetizione, in relazione alla Mancanza di una specifica istanza dell'interessato, atteso che detto indennizzo integra un debito di valore, e che, pertanto, rientra nel potere-dovere del giudice chiamato a quantificarlo di provvedere alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia. (V 2039/84, mass n 434105; (V 5916/80, mass n 409710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)