Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 251 del 1975
Massime (4)
Massima n. 8129
- Referendum
- Abrogativo
- Ufficio centrale per il referendum costituito presso la corte di cassazione
- Funzioni.
Leggi la massima
Le funzioni attribuite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, consistono nell'accertare che la richiesta sia conforme alle disposizioni legislative, rilevando le eventuali irregolarità, e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della stessa; nonché nel procedere, ricevuti i verbali ed i relativi allegati, una volta espletate le operazioni di votazione e scrutinio, all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75 Cost., e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (art. 36 l.c.); ed infine nel dichiarare che le operazioni non hanno più corso se, prima della data fissata per la consultazione, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano state abrogate o ne sia stata riconosciuta la illegittimità costituzionale (art. 39 l.c.).
Norme impugnate
- legge 25 maggio 1970, n. 352
Parametri
- art. 75 Cost.
Massima n. 8130
- Referendum
- Abrogativo
- Procedimento
- Giudizio sull'ammissibilità
- Competenza spettante alla corte costituzionale
- Distinzione dagli altri giudizi a questa spettanti. (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33).
Leggi la massima
Una volta che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione abbia dichiarato legittima la richiesta, spetta alla Corte costituzionale il compito di verificare se le disposizioni sottoposte a referendum appartengano o meno alle categorie di norme sottratte al referendum abrogativo dal comma secondo dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali). Trattasi di competenza che si è aggiunta a quelle demandate alla Corte dall'art. 134 Cost., ed il relativo giudizio, per il limitato oggetto, per la sua inserzione in un procedimento che si articola in più fasi consecutive e conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo di un atto del procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto a quelli di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti equiparati. Cfr.: sent. n. 10 del 1972.
Norme impugnate
- art. 33 legge 25 marzo 1970, n. 352
Parametri
Massima n. 8131
- Referendum
- Abrogativo
- Oggetto
- Cost., art. 75, secondo comma
- Fattispecie
- Referendum sull'aborto
- Richiesta di abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 (delitti contro la integrità e la sanità della stirpe)
- Estraneità alle materie sottratte a referendum
- Ammissibilità della richiesta.
Leggi la massima
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, è senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimità ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Norme impugnate
- art. 552 c.p.
- art. 550 c.p.
- art. 553 c.p.
- art. 548 c.p.
- art. 547 c.p.
- art. 555 c.p.
- art. 546 c.p.
- art. 554 c.p.
- art. 549, comma 2, c.p.
- art. 551 c.p.
Parametri
- art. 75, comma 2, Cost.
Massima n. 8132
- Referendum
- Abrogativo
- Oggetto della richiesta
- Disposizione già dichiarata illegittima dalla corte costituzionale in data anteriore all'iniziativa dei promotori ed altra parzialmente incostituzionale con decisione posteriore alla stessa iniziativa
- Implicazioni sull'ulteriore svolgimento del referendum
- Competenza dell'ufficio centrale per il referendum. (legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 39).
Leggi la massima
Una volta che la Corte costituzionale abbia constatato che delle disposizioni legislative oggetto di richiesta di referendum abrogativo siano state riconosciute in tutto o in parte illegittime, con decisioni intervenute prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione, spetta all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 legge 25 maggio 1970 n. 352, trarre le implicazioni da tali constatazioni. (Nella specie, in data posteriore a quella iniziale del procedimento per la richiesta di referendum, era stata riconosciuta la illegittimità di alcune delle norme ad esso sottoposte, e precisamente dell'art. 553 cod. pen. - che vietava l'incitamento a pratiche contro la procreazione - e dell'art. 546 stesso codice, concernente l'aborto di donna consenziente - nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, alla salute della madre). Cfr.: sentt. n. 49 del 1971 e n. 27 del 1975.
Norme impugnate
- art. 39 legge 25 maggio 1970, n. 352
Parametri
- art. 75 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, comma secondo, della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, 1398.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Con ordinanza del 7 novembre 1975, depositata in pari data, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, esaminata la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, presentata il 12 luglio 1975 da tre dei promotori, e precisamente, dai signori Pannella Giacinto Marco, Zanetti Livio e Galli Maria Luisa, ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed accertato il numero definitivo delle firme valide esaminate in 557.677, superiore quindi al numero di 500.000 voluto dalla Costituzione, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte, in ottemperanza all'art. 33 della citata legge numero 352 del 1970, ha fissato per la conseguenziale deliberazione il giorno 11 dicembre 1975, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri: né gli uni né l'altro si sono avvalsi della facoltà di depositare memorie.
:
punto 1
Nel complesso procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine di determinare le modalità di attuazione del referendum popolare per l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, assumono precipuo rilievo le funzioni demandate all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art. 12 della citata legge. Tale Ufficio è, infatti, chiamato, dal successivo art. 32, ad accertare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarità e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta medesima.
Una volta poi espletate le operazioni di votazione e di scrutinio, è lo stesso Ufficio che, ricevuti i verbali e i relativi allegati, procede all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75 della Costituzione, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (art. 36 legge cit.). Infine, allo Ufficio anzidetto compete dichiarare che le operazioni non hanno più corso, se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati (art. 39 legge cit.).
Al controllo di legittimità demandato all'apposito Ufficio è preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilità del referendum, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (art. 32, comma secondo, legge cit.). Per l'art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, spetta, infatti, alla Corte costituzionale giudicare sé le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione, siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. E le modalità di tale giudizio - in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953 - sono state appunto stabilite dalla citata legge n. 352 del 1970, precisamente all'art. 33.
Trattasi, dunque, di una competenza che si è aggiunta a quelle demandate alla Corte dall'art. 134 della Costituzione; ed il relativo giudizio, per il limitato oggetto (sentenza di questa Corte n. 10 del 1972), per la sua inserzione in un procedimento unitario che si articola in più fasi consecutive e conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo in ordine ad un atto del procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
punto 2
Alla stregua di tali premesse, si dà atto che l'Ufficio centrale per il referendum, con l'ordinanza del 7 novembre 1975, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale. Ne consegue per la Corte, nella sede attuale, il compito di verificare se tali disposizioni appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).
punto 3
Gli articoli dianzi indicati - tutti collocati sotto il Titolo X, Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, del Libro II del codice penale - concernono un complesso di ipotesi delittuose, e precisamente l'aborto di donna consenziente (art. 546), l'aborto procuratosi dalla donna (art. 547), l'istigazione all'aborto (art. 548), la morte o lesione della donna derivate dal fatto preveduto dall'art. 546 (art. 549, comma secondo), gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), la procurata impotenza alla procreazione (art. 552), l'incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 553), il contagio di sifilide o di blenorragia (art. 554); inoltre, l'articolo 551 contempla una riduzione delle pene stabilite dagli articoli da 546 a 550, dianzi indicati, e dall'art. 545 (del quale non è proposta l'abrogazione), se alcuno dei fatti ivi preveduti è commesso per causa di onore; e l'art. 555 prevede un aumento della pena, e nel caso di recidiva la interdizione perpetua dalla professione sanitaria, se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'art. 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'art. 546, dagli artt. 548, 549, 550, dalla prima parte dell'art. 552 e dall'art. 553, è persona che esercita una professione sanitaria. Appare evidente che tali disposizioni non rientrano tra quelle eccettuate dall'art. 75, comma secondo, della Costituzione, e pertanto è ammissibile la richiesta di referendum popolare per la loro abrogazione, una volta che ne è stata dichiarata la legittimità a mente dell'art. 32 della citata legge n. 352 del 1970.
punto 4
Così precisati i limiti della sua competenza, la Corte non può non rilevare che, con sua sentenza n. 49 del 10 marzo 1971, pubblicata in G. U. n. 74 del 24 marzo 1971, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 553 cod. pen. (incitamento a pratiche contro la procreazione), del quale ora il promosso referendum intende conseguire l'abrogazione; e che detto articolo, pertanto, ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, fin dal giorno successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza, né può, da tale data, aver più applicazione (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87), con ciò risultando assorbita la finalità cui istituzionalmente è preordinato il referendum abrogativo.
Rileva, altresì, la Corte che, con sua sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, pubblicata in G.U. n. 55 del 26 febbraio 1975, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 546 cod. pen. (aborto di donna consenziente), "nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre"; e che tale pronuncia è intervenuta in data posteriore a quella (5 febbraio 1975) in cui - come rilevasi dalla motivazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione - i promotori avevano reso nota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della citata legge n. 352 del 1970, la loro iniziativa per la richiesta di un referendum abrogativo, tra gli altri, del menzionato art. 546, dando così avvio al relativo procedimento.
La Corte si arresta a tali constatazioni, senza inoltrarsi nelle loro implicazioni: non appartiene, infatti, al presente giudizio la cognizione della problematica che si profila in conseguenza di quanto rilevato, potendo essa investire - riferita che sia all'intero complesso normativo o ai soli due articoli sopra menzionati o ad uno solo di essi - tanto la conformità a legge della richiesta di referendum, quanto l'ulteriore svolgimento delle operazioni (art. 39 legge n. 352 del 1970). Come si è innanzi ricordato, ai relativi controlli, ed alla soluzione delle pertinenti questioni, è preposto l'Ufficio centrale per il referendum, al quale questa sentenza va comunicata, in ottemperanza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 33 della citata legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, presentata il 12 luglio 1975, per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, numero 1398, e dichiarata legittima dall'ordinanza 7 novembre 1975 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1975. LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze