Sez. L, Sentenza n. 8229 del 07/10/1994 (Rv. 488038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Carattere pubblicistico - Quietanza integrante confessione stragiudiziale relativa al ricevimento dell'anticipazione di detta integrazione - Capacità del confidente - Insussistenza - Prestazione economica previdenziale indisponibile - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
L'efficacia piena ed incondizionata della confessione, superabile solo con la prova dell'errore di fatto o della violenza (art. 2732 cod. civ.), postula che essa non abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, a norma dell'art. 2731 cod. civ., il confitente deve avere la capacità di disporre del diritto. Tale capacità non sussiste nel caso di una quietanza - che integra una ipotesi di confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore - sottoscritta dal lavoratore a favore del datore di lavoro, nella quale il primo affermi di aver percepito l'anticipazione dell'integrazione salariale, atteso che tale integrazione, posta dalla legge a carico dell'I.N.P.S. - ma il principio vale anche per l'anticipazione fattane dal datore di lavoro, quale "adiectus solutionis causa" o mandatario "ex lege" dell'Istituto -, costituisce una prestazione economica di natura previdenziale, in quanto tale indisponibile perché destinata al perseguimento di un interesse pubblico sul quale non possono prevalere interessi individuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)