Sez. 1, Sentenza n. 10752 del 12/10/1991 (Rv. 474187 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Prezzo e valore | Procedimento di espropriazione immobiliare promosso da un istituto di credito fondiario contro il mutuatario - Stima degli immobili pignorati - Provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal giudice dell'esecuzione - Opposizione del consulente ex art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Giudizio relativo - Contraddittori necessari.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Prezzo e valore
Nel caso in cui, con riguardo al procedimento di espropriazione immobiliare promosso da un istituto di credito fondiario contro il mutuatario, ai sensi dell'art. 20 del t.u. 16 luglio 1905 n. 646, il consulente tecnico nominato dal giudice dell'esecuzione per la stima degli immobili pignorati (art. 568 cod. proc. civ.), proponga opposizione, ex art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, contro il provvedimento di liquidazione del compenso, il relativo giudizio ha quali esclusivi e necessari contraddittori il detto ausiliario del giudice ed i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso e, quindi, l'anzidetto provvedimento costituisce titolo esecutivo, ma non anche gli aventi causa del suddetto mutuatario che non abbiano spiegato intervento nel processo di esecuzione, che sono titolari di situazioni soggettive del tutto distinte ed autonome rispetto a quelle fatte valere nel procedimento relativo alla determinazione del compenso al consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 568, Testo Unico 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)