diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/84 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1984 relativo a misure transitorie in vista della rivalutazione del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1o gennaio 1985

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84, in particolare l'articolo 6,

considerando che il mutamento dei tassi rappresentativi del marco tedesco e del fiorino olandese al 1o gennaio 1985, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 855/84, dà luogo ad una corrispondente flessione dei prezzi d'intervento espressi in moneta nazionale negli Stati membri interessati; che, in questa prospettiva e tenuto conto dell'attuale situazione dei mercati, la portata del mutamento monetario in Germania determina un rischio di perturbazione per quanto concerne in particolare i mercati dei cereali e dello zucchero; che è pertanto necessario adottare misure transitorie appropriate onde evitare tali perturbazioni;

considerando che, per quanto concerne i cereali, vendite all'intervento eccezionalmente elevate anteriormente al 1o gennaio 1985 possono creare perturbazioni del mercato e del sistema d'intervento in Germania; che è pertanto opportuno fissare un quantitativo massimo di cereali prodotti in Germania che può essere ancora venduto, fino al 31 dicembre 1984, all'organismo d'intervento di questo Stato membro ai prezzi d'intervento convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso rappresentativo attualmente applicabile, mentre il nuovo tasso si applicherebbe ai prezzi d'intervento pagabili per gli altri quantitativi eventualmente offerti all'organismo d'intervento tedesco; che il suddetto quantitativo massimo deve essere determinato in funzione del quantitativo, che può essere stimato a 2,5 milioni di tonnellate, che sarebbe stato offerto all'intervento in condizioni normali, tenuto conto dell'entità del raccolto del 1984 e eccezion fatta per i quantitativi di frumento tenero panificabile offerti all'intervento nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1810/84 della Commissione3; che la presente misura, ai fini della sua efficacia, si applica ai quantitativi offerti all'organismo d'intervento tedesco a partire dal 14 settembre 1984, tenuto conto della comunicazione della Commissione pubblicata alla stessa data4, nella quale si avvertivano gli interessati dell'imminenza di tale misura;

considerando che, per quanto concerne lo zucchero, l'applicazione, a decorrere dal 1o gennaio 1985, di un nuovo tasso rappresentativo del marco tedesco e quindi di una diminuzione del prezzo d'intervento dello zucchero espresso in moneta nazionale a partire da tale data in Germania, è tale da spingere i fabbricanti a vendere immediatamente all'intervento i quantitativi di zucchero normalmente commercializzati dopo tale data; che una misura identica a quella adottata nel settore dei cereali non può essere applicata per lo zucchero, in quanto in pratica non esistono vendite all'intervento in condizioni normali di mercato; che è pertanto opportuno prevedere l'applicazione, soltanto per le operazioni di acquisto all'intervento in questo Stato membro, del nuovo tasso rappresentativo del marco tedesco, non appena il presente regolamento sia entrato in vigore;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/826, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di pagare ai bieticoltori i prezzi minimi per le barbabietole A e B; che a motivo del cambiamento del tasso rappresentativo del marco tedesco al 1o gennaio 1985, a tale data, questi prezzi minimi espressi in moneta nazionale dovrebbero normalmente mutare in Germania; che, tuttavia, in questo Stato membro, la campagna di raccolta e di trasformazione della barbabietola in zucchero inizia ai primi di ottobre e continua sino alla fine di dicembre, mentre la commercializzazione dello zucchero ottenuto si svolge in maniera costante sino al nuovo raccolto; che, stando così le cose, per non far gravare solamente sui fabbricanti di zucchero l'onere risultante da una riduzione dei prezzi espressa in moneta nazionale a partire dal 1o gennaio 1985, è necessario adattare il tasso di conversione che incide sul calcolo di questi prezzi minimi per l'insieme della campagna; che, per garantire un equo trattamento nei confronti dei fabbri canti di zucchero e dei produttori di barbabietole, è opportuno prendere in considerazione l'utilizzazione di un tasso di conversione medio per questi prezzi minimi, ottenuto mediante ponderazione del vecchio tasso rappresentativo per un periodo di tre mesi durante il quale i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, a parte l'intervento, restano ancora invariati, e del nuovo tasso rappresentativo per un periodo di 9 mesi;

considerando che in Germania un analogo problema si pone per la fecola di patate; che, infatti, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/842, impone ai fabbricanti di tale prodotto l'osservanza di un prezzo minimo da pagare ai produttori di patate in questione; che, in virtù delle disposizioni comunitarie, il prezzo della fecola di patate si trova in una relazione equilibrata con quello dell'amido, segnatamente di granturco; che la produzione di amido si estende per tutta la campagna, mentre la produzione di fecola di patate è limitata ai primi mesi della campagna; che pertanto vi è il rischio, che alla fine del 1984 sussistano cospicue scorte di fecole di patate, che implicherebbero, a tale data, tenuto conto della flessione dei prezzi dei prodotti competitivi, una diminuzione di valore che andrebbe a detrimento soltanto dei fabbricanti; che è opportuno prevedere un'equa ripartizione di questo rischio tra i fabbricanti di fecola e i produttori di patate, procedendo quindi, per l'insieme della campagna ad un adeguamento del predetto prezzo minimo comunitario, espresso in marchi tedeschi, secondo lo stesso principio applicato ai prezzi minimi delle barbabietole;

considerando che i comitati di gestione per i cereali e per lo zucchero non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dai loro presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'organismo d'intervento tedesco acquista i quantitativi di frumento tenero, di orzo e di segala che gli sono offerti nel corso del periodo dal 14 settembre 1984 al 31 dicembre 1984, alle seguenti condizioni:

  1. a) il prezzo d'intervento convertito in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo valido sino al 31 dicembre 1984 viene applicato;

    — al frumento tenero, all'orzo e alla segala raccolti in Germania, e

    — nei limiti di un quantitativo di 2,5 milioni di tonnellate, diminuito dei quantitativi offerti all'organismo d'intervento tedesco nel corso del periodo dal 1o agosto al 13 settembre 1984 ed accettati da questo organismo d'intervento;

  2. b) il prezzo d'intervento convertito in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo valido dal 1o gennaio 1985 viene applicato a tutti gli altri quantitativi di frumento tenero, di orzo e di segala, offerti all'organismo d'intervento tedesco.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai quantitativi di frumento tenero panificabile acquistati dall'organismo d'intervento interessato nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1810/84.

3. Le autorità tedesche adottano le procedure necessarie per l'attuazione del presente articolo, applicando, in caso di superamento del quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a), una ripartizione proporzionale dei quantitativi offerti. Esse possono altresì prevedere una ripartizione del quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a) tra i cereali in questione, nonché una ripartizione per periodi.

Art. 2

Per quanto concerne le offerte di zucchero accettate dall'organismo d'intervento tedesco a partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, il prezzo d'acquisto dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo valido a decorrere dal 1o gennaio 1985.

Art. 3

1. Per quanto concerne i prezzi minimi delle barbabietole A e B di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1106/843 da pagare in Germania dai fabbricanti di zucchero ai produttori di barbabietole per l'insieme della campagna 1984/1985, la conversione in moneta nazionale viene effettuata applicando il seguente tasso: 1 ECU = 2,41751 marchi tedeschi.

2. Per quanto concerne l'importo minimo di 266,81 ECU di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/75, in quanto elemento del prezzo da pagare in Germania dai fabbricanti di fecola ai produttori di patate per l'insieme della campagna 1984/1985, la conversione in moneta nazionale viene effettuata utilizzando il seguente tasso: 1 ECU = 2,43063 marchi tedeschi.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione