Sez. L, Sentenza n. 3324 del 14/10/1975 (Rv. 377449 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA - CONDIZIONI - LIMITI - ESAME NELLA MOTIVAZIONE - ERRORE MATERIALE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA - CONDIZIONI - LIMITI - ESAME NELLA MOTIVAZIONE - ERRORE MATERIALE.*
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e causa di nullita della sentenza solo quando le conclusioni formulate non siano state esaminate e sia mancata una decisione su di esse; qualora, invece, dalla motivazione della sentenza risulti che sono state esaminate, ed esplicitamente od implicitamente disattese, detto vizio di trascrizione configura un mero errore materiale, non produttivo della nullita del provvedimento. (Conf 3433/72, mass n 361296).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)