Sez. 1, Sentenza n. 452 del 19/01/1984 (Rv. 432683 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - EFFETTI.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - EFFETTI.*
Nel contratto di conto corrente, l'avvenuta approvazione dell'estratto conto a norma dell'art. 1832 cod. civ., non impedisce di contestare la validità o l'efficacia di singole annotazioni e il diritto della banca di procedervi, in base al rapporto giuridico intercorrente tra le parti del conto corrente, quale risultante dal contratto e da altre pattuizioni eventualmente intervenute tra le stesse, ma preclude qualunque altra contestazione relativa alla legittimità sostanziale delle annotazioni, come quelle relative a rapporti tra il correntista ed altri soggetti o a vizi afferenti la posta annotata, ma estranei al contenuto del rapporto di conto corrente. (V 280/82, mass n 417984; (V 2095/80, mass n 405742; (V 1465/75, mass n 375041; (V 1043/75, mass n 374457; (V 1760/71, mass n 352246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)