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Sez. 2, Sentenza n. 2199 del 21/06/1958 (Rv. 882541 - 01)

SUCCESSIONE - LEGITTIMA - RIDUZIONE DI DONAZIONI - AZIONE DI RIDUZIONE CONTRO I DONATARI - AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA DEI DONATARI - DIFFERENZE - PRESENZA NEL GIUDIZIO DI RIDUZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE DONATO - NON NECESSARIA- SUCCESSIONE - LEGITTIMA - LESIONE - COLLAZIONE - VALORI DEI BENI - MOMENTO CUI VA RIFERITO - CONCESSIONE DELLA LEGITTIMA IN DANARO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA
Stato
decisa il 1958-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882541-01

SUCCESSIONE - LEGITTIMA - RIDUZIONE DI DONAZIONI - AZIONE DI RIDUZIONE CONTRO I DONATARI - AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA DEI DONATARI - DIFFERENZE - PRESENZA NEL GIUDIZIO DI RIDUZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE DONATO - NON NECESSARIA- SUCCESSIONE - LEGITTIMA - LESIONE - COLLAZIONE - VALORI DEI BENI - MOMENTO CUI VA RIFERITO - CONCESSIONE DELLA LEGITTIMA IN DANARO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA

A) l'Azione di riduzione, rivolta contro i donatari del de cuius ad integrandam legittimam, si differenzia dall'Azione di restituzione, diretta nei confronti degli aventi causa dai donatari. La prima, profilandosi come un'Azione di risoluzione della disposizione del de cuius, lesiva della quota di riserva, riveste carattere personale; la seconda, diretta contro i terzi acquirenti dei beni donati, riveste carattere reale e costituisce un posterius rispetto alla prima, presupponendo il previo esperimento vittorioso dell'Azione di riduzione ed il passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla riduzione stessa. Pertanto, nel caso in cui sia esercitata l'Azione di riduzione nei confronti del donatario, che abbia alienato a terzo il bene donato, non occorre la presenza in giudizio del terzo acquirente. B) nella collazione dei beni a norma dell'art. 656 codice civile, il principio, secondo cui nella riunione fittizia, il valore dei beni deve rapportarsi al momento dell'apertura della successione, si esaurisce nella fissazione del criterio che deve essere seguito per calcolare il valore dell' asse e della quota di legittima, essendo diretto ad impedire che le successive vicende economiche, che i beni subiscono, possano influire ai fini della valutazione della legittima. Ma, se in base al valore che i beni avevano al momento dell'apertura della successione e sempre che gli stessi siano costituiti da beni in natura, sia stata accertata la lesione della legittima, il predetto principio non trova più applicazione. In tal caso, il diritto del legittimario ha per oggetto un bene reale e qualora la prestazione in natura debba essere convertita in una somma di danaro, l'aestimatio rei deve essere riferita al tempo della conversione, la quale si attua con la pronuncia giudiziale, onde nella liquidazione del credito non può non tenersi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)