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Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni per la costituzione della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' istituita la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

2. La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XVII, n. 2138, e delle rispettive norme di attuazione.

Art. 2

1. La Cassa e' amministrata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che vi provvede, tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali, con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.

Art. 3

1. Il diritto agli assegni familiari, previsto per i figli a carico dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, e' esteso, ferme restando le norme di cui agli articoli 19 e 21, alla moglie e ad entrambi i genitori.

2. Il contributo per detti assegni e' a totale carico del datore di lavoro e nessuna trattenuta puo' essere fatta al lavoratore.

3. La misura del contributo dovuto dal datore di lavoro e degli assegni da corrispondersi ai lavoratori aventi diritto e' fissata:

  1. 1° dalla tabella A, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali, i consorzi di bonifica, le societa' e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura industriale, le lavorazioni condotte in economia della stessa natura e le operazioni di carico e scarico nei porti;

  2. 2° dalla tabella B, allegata alla presente legge, per le aziende e i consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, le societa' e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura agricola;

  3. 3° dalla tabella C, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti, comprese le societa' e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura commerciale;

  4. 4° dalla tabella D, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ivi comprese le aziende cooperative e consorziali in genere di natura creditizia, assicurativa e tributaria;

  5. 5° dalla tabella E, allegata alla presente legge, per i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti.

4. Le tabelle predette possono essere modificate, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro per le corporazioni sara' stabilito a quale delle categorie professionali indicate nell'art. 3 si debbano aggregare, agli effetti della presente legge, i datori di lavoro che non siano rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti e che, comunque, non rientrino ne' tra quelli elencati dall'articolo precitato ne' tra quelli contemplati dagli articoli 13 a 16.

2. In caso di particolari esigenze, con decreto del Ministro per le corporazioni puo' essere anche variata, ai soli effetti dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, l'appartenenza di gruppi di datori di lavoro alle categorie professionali risultanti dall'art. 3.

3. Il decreto di attribuzione o di variazione di cui ai comma precedenti obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, relative agli assegni familiari, applicabili per la categoria professionale cui vengono aggregati.

4. L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie professionali previste dall'art. 3 e' determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.

Art. 5

1. Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate.

Art. 6

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio al primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio decorre dal 1° gennaio 1940.

3. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terra', per ciascuna delle categorie professionali indicate nell'art. 3, distinte contabilita' al fine di accertare le risultanze contabili della gestione per ciascuna categoria.

Art. 7

1. Al bilancio di ciascuno esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, e la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

2. Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, previo parere del Comitato speciale suddetto, e' destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri.

3. Le attivita' residue di ciascun esercizio saranno destinate agli scopi di cui all'art. 10, nei limiti che saranno fissati per ciascuna categoria professionale in base agli articoli 8 e 9.

4. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 8

1. Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, a determinare sulle attivita' residue di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilita' per gli scopi previsti all'art. 10, attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si rendano necessari nei riguardi delle altre categorie.

Art. 9

1. Ai fini di cui all'articolo precedente viene determinata la differenza per ogni categoria professionale fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.

2. Per le categorie professionali per le quali risulti una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per le altre categorie.

3. Il prelevamento e' fatto con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascuna categoria.

4. L'eccedenza attiva che per ciascuna categoria risultera' dopo il prelevamento predetto, costituira' la quota parte dell'avanzo dell'esercizio disponibile nei confronti della categoria interessata per gli scopi di cui all'art. 10.

5. Per le categorie nei rapporti delle quali risulti una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, secondo la procedura prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 3.

Art. 10

1. Le disponibilita' risultanti per ciascuna categoria professionale a norma degli articoli 8 e 9 sulle attivita' residue previste al penultimo comma dell'art. 7, sono destinate, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari;

  1. a) per una quota parte nei confronti delle categorie dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI, e all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale, riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936, e nei confronti delle altre categorie ed enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;

  2. b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, regolate da leggi o da contratti collettivi di lavoro stipulati fra le Confederazioni competenti, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilita' si riferiscono.

2. Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria a norma della lettera a) del comma precedente viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

Art. 11

1. Sovrintende alla Cassa il Comitato speciale per gli assegni familiari, previsto nell'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso e distinto in quattro sezioni per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio e le professioni e le arti, e per il credito e assicurazione.

2. Il Comitato per gli assegni familiari e' composto dai seguenti membri:

  1. a) per tutte le sezioni il direttore generale del la previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

  2. b) inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e professioni e arti e del credito e assicurazione, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

  3. c) infine per la sezione dell'industria un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile e per la sezione dell'agricoltura un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che essi furono chiamati a sostituire.

4. Alle riunioni del Comitato e delle sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi per l'esame di questioni particolari i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

Art. 12

1. Le funzioni di cui all'art. 184 e seguenti del Codice di commercio e alla legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

2. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale degli assegni familiari e delle relative sezioni.

Capo II. Disposizioni per i dipendenti da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici.

Art. 13

1. Le disposizioni della presente legge e quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, non si applicano:

  1. a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa;

  2. b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;

  3. c) al personale degli altri Enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti;

  4. d) al personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e degli altri enti equiparati, il cui trattamento di famiglia sia regolato da accordi tra le Confederazioni sindacali competenti.

Art. 14

1. Ai sensi dell'art. 13 s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di un'aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.

2. Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta puo' consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.

Art. 15

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro competente di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti i limiti e le condizioni di applicazione del trattamento di famiglia per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 13.