Sez. 1, Sentenza n. 10785 del 29/09/1999 (Rv. 530341 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche - Riparto - Fattispecie.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Ai fini del riparto della competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche deve aversi riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato allorquando involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. abbia concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, ovvero riflette direttamente o indirettamente interessi pubblici connessi al regime delle acque; sono invece attribuite al tribunale ordinario le controversie tra privati che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti tra le parti, nonché gli obblighi che ne derivano, purché non sia necessaria a tal fine un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione per definirne portata ed effetti (nella specie la S.C. ha affermato la competenza del giudice ordinario a conoscere della causa, instaurata tra privati titolari di concessioni di derivazione di acque dal fiume Sesia, e avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'attore di eseguire le opere e gli impianti - rimossi a seguito di provvedimento possessorio - necessari per far affluire ad un proprio canale di derivazione il quantitativo di acqua previsto nella concessione).
Riferimenti normativi: Legge 12/11/1933 num. 1775 art. 140 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)