Sez. 1, Sentenza n. 19713 del 22/02/2005 Ud. (dep. 24/05/2005) Rv. 231967 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Programma criminoso composto da un numero determinato di delitti - Concorrente finalità della realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri - Sussistenza del delitto - Diversità dal delitto di associazione per delinquere comune.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
L'associazione per delinquere di tipo mafioso ha tra i suoi fini tipici anche quello, assai generico, della realizzazione di profitti o vantaggi per sé o per altri. Ne consegue che, a differenza della comune associazione per delinquere, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sussiste anche quando il programma criminoso si componga di un numero determinato di delitti, purché l'attività associativa sia animata da una o più delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del cosiddetto metodo mafioso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)