Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 11/08/1980 (Rv. 408769 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - ERRORI OD OMISSIONI NELLA MOTIVAZIONE E NEL DISPOSITIVO AVENTI RILEVANZA SOTTO IL PROFILO GIURIDICO - IPOTESI DI INESISTENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 354, ULTIMA PARTE DEL PRIMO COMMA, EX COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - INESISTENZA - ERRORI OD OMISSIONI NELLA MOTIVAZIONE E NEL DISPOSITIVO AVENTI RILEVANZA SOTTO IL PROFILO GIURIDICO - IPOTESI DI INESISTENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 354, ULTIMA PARTE DEL PRIMO COMMA, EX COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
La sentenza e giuridicamente inesistente, oltre che nell'ipotesi, espressamente prevista agli artt 354 e 161 cod proc civ, della cosiddetta nullita per Mancanza della sottoscrizione del giudice, quando, per Mancanza del dispositivo o per il contenuto assurdo o impossibile di questo o per difetto di requisiti essenziali, sia priva del minimo di elementi indispensabili per la sua giuridica configurazione. A tali casi non puo equipararsi - e, ove relativo alla decisione di primo grado e dedotto in Sede di appello, non comporta, pertanto, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art 354 cod proc civ - quello della sentenza che contenga nella motivazione e nel dispositivo pretesi errori od omissioni aventi Rilevanza sotto il profilo giuridico. (Conf 1847/56, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)