Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 settembre 1985, causa 33/82
Epigrafe
Sentenza della Corte
19 settembre 1985
Nella causa 33/82,
Murri frères, association de fait, registrata presso il tribunale commerciale di Antalaha, Madagascar, col n. 184, riportato sul JORM n. 389 del 5 dicembre 1964, a pag. 1124, composta dai sigg. Paolo, Pietro e Gian Battista Murri con gli avv.ti Mario Spandre, del foro di Bruxelles e Claude Lazarus, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Marc Baden, avenue Marie-Adélaïde 24,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Pierre Delahousse, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, 93, avenue Brillat-Savarin, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione, in forza dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE, a seguito di un preteso comportamento illecito dei suoi servizi incaricati dell'esecuzione del contratto d'appalto 6907 FES/72,
LA CORTE,
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione fi. di presidente, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim
sentite le conclusioni dell'avvocato generale alle udienze del 10 aprile 1984 e 26 febbraio 1985,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 gennaio 1982, l'associazione di fatto Murri frères, registrata presso il tribunale commerciale di Antalaha nel Madagascar, ha proposto a questa Corte, ai sensi degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità della Comunità a seguito di un preteso comportamento illecito messo in atto dai servizi della Commissione nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto di lavori pubblici n. 6907/FES/72, concluso I'11 settembre 1972 tra la ricorrente e la Repubblica del Madagascar e finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: FES), in forza della convenzione di finanziamento n. 1030/MA, conclusa il 13 marzo 1972 tra la Repubblica del Madagascar e il FES.
punto 2
La ricorrente, incaricata, in forza del summenzionato contratto d'appalto, della sistemazione della strada nazionale 5A tra Vohemar e Sambava nel Madagascar, chiedeva all'amministrazione malgascia, a seguito di un brusco rincaro, intervenuto nel 1974, del costo dei prodotti petroliferi bituminosi, che era quasi raddoppiato, l'adeguamento dei prezzi unitari riguardanti tali prodotti, avendo ritenuto che l'applicazione della formula di revisione dei prezzi contemplata nel contratto non permettesse più di coprire i costi reali dei prodotti bituminosi impiegati nell'esecuzione dei lavori.
punto 3
Mentre erano in corso queste trattative, la ricorrente, in attesa di ricevere la consegna di un carico di 2100 tonnellate di bitume, ritenendo che la situazione divenisse particolarmente critica, inviava, il 6 novembre 1975, un telegramma al delegato del FES a Tananarive per chiedergli che le fosse garantito il pagamento della fornitura di detta scorta di bitume.
punto 4
Lo stesso giorno, il delegato del FES inviava alla ricorrente una risposta del seguente tenore:
« In risposta Vs. telex del 6 novembre, comunico Vi che proposta rivalutazione vostro contratto a 2200000 FMG è stata or ora presa in considerazione. Stop. Tale importo corrisponde all'impegno attualmente in essere Madagascar. Stop. Ricordiamo inoltre Direzione FES nostro nuovo impegno ordine 20000000 F indirizzato 1o ottobre. Stop. Sembra possibile pagarVi fornitura terza parte bitume e lavori sino a fine 1975 con credito convenzione. Stop. Clausola addizionale convenzione e preparazione per presa a carico superamento 1976. »
punto 5
Il 19 novembre 1975, l'impresa riceveva una lettera dell'ingegnere capo malgascio incaricato del contratto che le precisava che l'amministrazione, in accordo col FES, era favorevole allo studio del problema del bitume e la invitava a formulare in maniera più dettagliata il suo reclamo al fine di trovare una soluzione.
punto 6
Nell'attesa, la ricorrente continuava ad eseguire i lavori di asfaltatura attirando l'attenzione dei suoi interlocutori, con lettera 21 novembre 1975, nei seguenti termini: « Nel caso in cui una decisione in ordine al reclamo non intervenga a breve termine, ci vedremo costretti a cessare l'esecuzione dei lavori di asfaltatura ». Con lettera 1o dicembre 1975 indirizzata all'ingegnere capo incaricato del contratto, la ricorrente precisava ulteriormente la sua domanda diretta ad una rivalutazione di cinque prezzi unitari riguardanti i prodotti bituminosi.
punto 7
Il 12 marzo 1976 il ministero malgascio dei lavori pubblici inviava al delegato del FES una nota di presentazione di un ordine di servizio, da regolarizzare con una clausola addizionale al contratto d'appalto, con cui l'amministrazione malgascia adottava la soluzione di rivalutare i prezzi unitari di cui è causa e chiedeva al delegato, nel caso in cui fosse d'accordo, di vistare l'ordine di servizio di cui trattasi.
punto 8
A tale iniziativa faceva seguito una lettera, del 29 maggio 1976, indirizzata dalla ricorrente al delegato del FES per segnalargli che l'amministrazione malgascia aveva proposto, ai fini dell'adeguamento, prezzi unitari inferiori non solo a quelli da essa stessa proposti, ma altresì inferiori del 25-30% a quelli praticati da altre imprese che operavano, rispetto a lei, in situazioni più favorevoli. Con la stessa lettera, la ricorrente chiedeva al delegato del FES, in relazione alle assicurazioni che essa riteneva di aver ricevuto vuoi dal FES vuoi dall'amministrazione nazionale per avviare e proseguire i lavori di posa dei prodotti bituminosi, « di voler intervenire perché venga trovata una soluzione immediata ».
punto 9
Il 29 giugno 1976 il delegato del FES rispondeva alla ricorrente, a proposito del problema del bitume, nei termini seguenti: « Si tratta di un problema delicato che è stato sottoposto alla Direzione generale sviluppo a Bruxelles. Quest'ultima è perfettamente informata delle difficoltà insorte a proposito del pagamento dei lavori comportanti l'impiego di prodotti bituminosi dopo i violenti aumenti di prezzo del bitume nel novembre 1973 e nel marzo 1974 ed essa non può contestare il carattere effettivo del pregiudizio subito, di cui rimane tuttavia da determinare l'entità. La difficoltà consiste nel predisporre nuove modalità di pagamento dei lavori di rivestimento, in maniera da compensare le perdite effettive di codesta impresa sulla voce bitume. Come vi è noto, era intervenuto un accordo con l'amministrazione sulla proposta di rivalutare i prezzi unitari dei lavori che comportano l'impiego di bitume, alla data del settembre 1975. Ma la divisione progetti della Direzione sarebbe del parere di procedere in maniera diversa. Sono io stesso in attesa di conoscere i risultati delle discussioni che essa doveva avere con i servizi finanziari consultati e non appena la questione sarà decisa, vi informerò, per le vie più rapide, della posizione assunta ».
punto 10
II 10 agosto 1976 il delegato del FES inviava alla ricorrente la seguente lettera: « (...) la mia direzione mantiene la posizione assunta in precedenza su tale problema e non. può accettare di modificare, previa rivalutazione, taluni prezzi unitari col risultato di falsare — a posteriori — le regole della concorrenza. Secondo la mia direzione, non può esservi soluzione del problema al di fuori di un rimaneggiamento globale delle formule di revisione ritenute non obiettive. Tale punto di vista è appena stato comunicato all'amministrazione con l'invito a studiare fin d'ora nuove formule di revisione dei prezzi in cui i coefficienti di ponderazione dei vari parametri siano più adeguati alla natura e all'entità dei lavori. Per quanto il metodo caldeggiato dalla mia direzione non abbia inizialmente incontrato la vostra approvazione, mi sembrerebbe ragionevole da parte vostra non respingerlo di nuovo ed apportare il vostro contributo alla soluzione di un problema complesso (...)».
punto 11
La ricorrente riferisce di aver regolarmente inviato all'amministrazione malgascia, nel corso dell'intero anno 1977 nonché nel primo semestre 1978, lettere di sollecito dirette in particolare a fornire un preciso computo degli interessi di mora dovuti sull'oggetto principale del suo reclamo.
punto 12
Il 23 giugno 1978 la ricorrente inviava alla Direzione generale del FES una lettera con cui chiedeva il suo intervento immediato perché le venisse pagato l'importo dell'adeguamento dei prezzi dei prodotti bituminosi, preannunciando, in caso contrario, il suo ricorso alla procedura contemplata dall'art. 316 del capitolato degli oneri speciali del contratto d'appalto 6907/FES/72 che così recita: « Dopo l'espletamento del bonario componimento delle controversie, ogni lite sarà portata definitivamente, in base al regolamento di conciliazione e di arbitrato alla Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità a tale regolamento ».
punto 13
Il 26 settembre 1978 la Commissione accusava ricevuta del fascicolo di detto reclamo esprimendosi nei seguenti termini : « Il fascicolo del reclamo allegato alla vostra lettera n. 441/78 del 23 giugno 1978 è stato trasmesso al delegato della Commissione perché esso valuti con l'amministrazione malgascia se una decisione sia stata presa in sede locale. Vi ricordo che tutta la corrispondenza riguardante la controversia va inviata in originale all'amministrazione competente del Madagascar, a cui spetta esprimersi nel merito del reclamo, potendo il FES intervenire solo su domanda del governo malgascio ».
punto 14
Con lettera del 21 settembre 1979, diretta al segretario generale del ministero malgascio dei lavori pubblici, la ricorrente avviava la procedura contemplata dall'art. 316 del capitolato degli oneri speciali del contratto d'appalto comunicando il nominativo dell'arbitro da essa scelto e chiedendogli di renderle noto il suo arbitro, come l'amministrazione nazionale faceva con lettera del 21 novembre 1979. Gli arbitri così designati si riunivano per constatare finalmente che, in conformità all'art. 316 del capitolato degli oneri speciali del contratto d'appalto, andavano preliminarmente esperite le procedure locali di bonario componimento. La ricorrente rinunciava però a ricorrere a tale procedura ritenendo che nessuna controversia la opponesse in realtà all'amministrazione malgascia sul principio stesso dell'indennizzo del danno da essa assertivamente subito.
punto 15
Con lettera 16 gennaio 1979 l'ingegnere capo del contratto d'appalto invitava la ricorrente a partecipare ad una trattativa al fine di pervenire ad un compromesso sulla base di una soluzione consistente in un rimaneggiamento globale della formula di revisione dei prezzi riguardante tutti i parametri. La ricorrente respingeva l'adozione di una formula del genere con lettera 12 marzo 1979 e continuava a rivolgersi all'ingegnere capo del contratto d'appalto con lettere 10 dicembre 1979, 8 agosto 1980, 19 gennaio 1981 e 14 gennaio 1982, per reclamare il pagamento delle somme litigiose attraverso un adeguamento dei prezzi unitari.
punto 16
In questa fase la ricorrente proponeva il presente ricorso, iscritto nel registro della Corte il 20 gennaio 1982, diretto ad ottenere il risarcimento di un danno quantificato in 487385969 franchi malgasci, oltre agli interessi del 12% alla data della domanda.
punto 17
Con domanda incidentale del 2 aprile 1982 la Commissione ha sollevato eccezioni di irricevibilità del ricorso chiedendo in base ad esse alla Corte di statuire senza entrare nel merito. La Corte, con ordinanza del 22 settembre 1982, decideva di riunire al merito le eccezioni così sollevate.
punto 18
La Commissione sostiene al riguardo che l'importo reclamato dalla ricorrente a titolo di risarcimento costituisce in realtà un credito contrattuale, in quanto esso trova la sua fonte nel contratto concluso tra l'interessata e la Repubblica malgascia e non può essere riscosso a carico di un terzo che non sia parte del contratto. La riscossione di un credito del genere sarebbe possibile solo nei confronti della controparte contrattuale della ricorrente, ossia lo Stato malgascio a cui, in base alle norme regolamentari e contrattuali da applicare in materia, incombe la responsabilità dell'esecuzione del contratto d'appalto. Le controversie insorte al riguardo sarebbero soggette esclusivamente alla procedura di arbitrato contemplata a tal fine dall'art. 316 del capitolato degli oneri speciali del contratto d'appalto.
punto 19
A fronte di tale eccezione di irricevibilità, la ricorrente sostiene che il suo ricorso è diretto a buon diritto contro la Commissione, che andrebbe considerata come la sola responsabile del danno da essa lamentato. Essa ritiene infatti che non esista alcuna controversia fra lei e l'amministrazione malgascia che, dal canto suo, avrebbe proceduto ad adottare i provvedimenti necessari per dare risposta alla sua richiesta; che in mancanza di qualsiasi contenzioso con l'appaltatore, l'irricevibilità del suo ricorso comporterebbe un diniego di giustizia nei suoi confronti mentre essa contesta un comportamento illecito della Commissione.
punto 20
Va constatato al riguardo che i mezzi di irricevibilità presentati al riguardo dalla Commissione attengono al merito della controversia e formano oggetto di esame in prosieguo.
punto 21
Quanto al merito, la ricorrente sostiene che il danno da essa lamentato deriva dal comportamento della Commissione che non sarebbe conforme agli impegni presi nei suoi confronti, in un primo tempo, dal delegato del FES per quanto concerne l'adeguamento reclamato avendo essa successivamente rifiutato di considerarsi direttamente interessata dal problema dell'adeguamento dei prezzi dei prodotti bituminosi e avendola invitata a rivolgersi a tal fine all'autorità nazionale. Tale comportamento avrebbe costituito una violazione dei suoi obblighi giuridici nonché dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di proporzionalità.
punto 22
La violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi giuridici risulterebbe, a parere della ricorrente, dal fatto che, dopo essere stata informata nella persona del suo delegato della posizione dell'amministrazione malgascia e dopo aver riconosciuto il carattere effettivo del danno subito dalla ditta Murri frères ed essersi impegnata a risarcirla non appena avesse essa stessa approntato un metodo di pagamento, la Commissione ha omesso di farlo, malgrado il fatto che l'amministrazione malgascia le abbia rivolto una proposta di impegno di spese supplementari con la sua nota di servizio 12 marzo 1976 destinata al delegato del FES. Essa avrebbe così trasgredito la normativa da essa stabilita non riconoscendo i diritti e le garanzie da essa stessa istituiti a beneficio degli amministrati.
punto 23
D'altro canto, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto respingendo la sua domanda di pagamento dell'importo dell'adeguamento dei prezzi con la lettera 26 settembre 1978, dopo averle fornito promesse di pagamento per tutto il corso dei lavori, in risposta alle lettere da essa dirette al delegato del FES o all'amministrazione malgascia con copia al delegato del FES.
punto 24
Per provare la violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità, la ricorrente sostiene che, facendo gravare su di essa il costo dell'aumento dei prezzi dei prodotti bituminosi, la Commissione le ha imposto oneri finanziari sproporzionati in relazione al suo obbligo di eseguire i lavori, invece di lasciare che tali costi fossero assunti a carico dell'appaltatore e, di conseguenza, dall'autorità competente al finanziamento dei lavori.
punto 25
Per quanto riguarda infine il nesso causale tra il comportamento illecito della Commissione e il danno da essa lamentato, la ricorrente sostiene di essere stata privata, a causa dell'inerzia della Commissione, del diritto all'adeguamento dei prezzi dei prodotti bituminosi che sarebbe riconosciuto dall'amministrazione malgascia e dal delegato del FES, tenuto costantemente al corrente dei suoi reclami.
punto 26
La Commissione sostiene innanzitutto che l'azione intentata nei suoi confronti dalla ricorrente è prescritta, in applicazione dell'art. 43 dello statuto della Corte. Essa ritiene che il termine quinquennale contemplato da tale norma fosse scaduto alla data della presentazione del ricorso visto che la ricorrente sostiene che il danno lamentato è dovuto alla presa di posizione contenuta nella lettera 26 settembre 1978 con cui essa ha invitato la ricorrente stessa a rivolgersi, per il problema dell'adeguamento dei prezzi, all'autorità nazionale competente.
punto 27
Secondo la la Commissione, tale lettera può essere considerata solo come un richiamo ai principi che disciplinano l'esecuzione dei progetti finanziati dal FES ed essa non potrebbe quindi essere la causa del danno lamentato dalla ricorrente dato che quest'ultimo risulterebbe, per definizione, dall'aumento dei prezzi del bitume il cui primo carico è stato consegnato alla ricorrente nel novembre 1975, ossia ad una data anteriore di due anni e mezzo a quella della suddetta lettera del 26 settembre 1978.
punto 28
La Commissione ritiene altresì che il termine quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto della Corte abbia iniziato a decorrere nel novembre, o al massimo il 1o dicembre 1975, date in cui la ricorrente inviava all'appaltatore e all'ingegnere capo responsabile dei lavori una serie di conteggi dettagliati in cui era precisata la portata del danno e che tale termine sia scaduto il 30 novembre 1980.
punto 29
Nel caso in cui l'azione non venga ritenuta prescritta, la Commissione sostiene innanzitutto che essa sia priva di una base di fatto. A suo parere, il suo delegato non si sarebbe mai impegnato nei confronti della ricorrente per farle ottenere le somme reclamate previa revisione dei prezzi unitari dei lavori comportanti l'impiego di bitume. I documenti che l'amministrazione malgascia aveva inviato il 12 marzo 1976 al suo delegato avevano carattere semplicemente interno e non dovevano essere considerati come una decisione dell'ordinatore locale in grado di far sorgere un qualunque diritto a favore della ricorrente. Ne risulterebbe che con la sua lettera del 26 settembre 1978, comunicando alla ricorrente che la stessa doveva rivolgere il proprio reclamo alle autorità malgasce, essa non ha violato un diritto della ricorrente.
punto 30
L'azione sarebbe altresì priva di una base di diritto in quanto, anche se il delegato del FES avesse sottoscritto un qualsiasi impegno nei confronti della ricorrente, quest'ultima non potrebbe valersene nei confronti della Commissione, dato che l'esecuzione dei progetti è sotto la responsabilità delle autorità locali e che, nel caso di specie, alla ricorrente non è stata notificata alcuna decisione da parte delle autorità nazionali. Le diverse lettere inviategli dal delegato del FES avrebbero dovuto consentirle di constatare che la Commissione non aveva preso posizione a favore della sua tesi.
punto 31
Per quanto riguarda d'altronde la portata dell'asserito danno, la Commissione ritiene non soltanto che l'importo del risarcimento preteso dalla ricorrente sarebbe di diverso ordine se la ricorrente, in quanto offerente, non avesse dato una valutazione troppo bassa al prezzo del bitume per riuscire ad ottenere l'aggiudicazione del contratto d'appalto, ma anche che il danno eventualmente subito dovrebbe essere determinato in base ad un rimaneggiamento globale delle clausole di revisione del contratto alla luce degli altri parametri, come quello relativo alla voce « stipendi » e la cui applicazione avrebbe condotto ad un risultato esageratamente favorevole all'impresa ricorrente. La Commissione riconosce tuttavia al riguardo che nel caso in cui lo Stato malgascio, con una decisione arbitrale emanata secondo la procedura a tal fine stabilita, fosse condannato a risarcire la ricorrente, il FES autorizzerebbe il pagamento di tale indennità coi propri fondi.
punto 32
Per quanto riguarda il nesso di causalità tra l'atto illecito contestatole ed il danno lamentato, la Commissione sostiene che tale nesso non è provato in quanto il fatto che sarebbe all'origine della responsabilità consisterebbe, secondo la ricorrente, in promesse ricevute dal delegato della Commissione e che l'avrebbero indotta ad approvvigionarsi del quantitativo di bitume necessario alla continuazione dei lavori. Ora, la ricorrente sarebbe stata in ogni modo tenuta, in conformità alle norme del diritto amministrativo malgascio da applicare in materia, a portare a termine i lavori nei termini stabiliti.
punto 33
Va ricordato, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 10 luglio 1984 nella causa 126/83 (STS Consorzio/Commissione, Racc. 1984, pag. 2769), che gli interventi dei rappresentanti della Commissione nello svolgimento delle procedure di conclusione o di esecuzione dei contratti di appalto stipulati dagli stati associati alla Comunità e finanziati dal FES, si tratti di approvazione o di diniego di approvazione, apposizione o rifiuto del visto, sono unicamente intesi ad accertare che sussistano i presupposti del finanziamento comunitario. Essi non hanno lo scopo e non possono avere l'effetto di infirmare il principio secondo cui i contratti d'appalto di cui trattasi restano contratti nazionali che solo gli stati ACP hanno la responsabilità di preparare, trattare e concludere.
punto 34
Ne consegue, come la Corte ha pure dichiarato, in primo luogo, che i rappresentanti della Commissione non possono trattare direttamente al posto degli stati associati con le imprese che partecipano alle gare d'appalto o alle quali sono aggiudicati appalti finanziati dal FES e, in secondo luogo, che tali imprese rimangono estranee ai rapporti esclusivi che si instaurano in materia tra la Commissione e gli stati associati e non possono essere considerate destinatarie degli atti emessi dai rappresentanti della Commissione nel corso della procedura di aggiudicazione o di esecuzione di tali contratti. Le suddette imprese intrattengono infatti rapporti giuridici soltanto con lo stato associato responsabile del contratto d'appalto e gli atti dei rappresentanti della Commissione non possono avere l'effetto di sostituire nei loro confronti una decisione comunitaria alla decisione dello stato associato.
punto 35
Va tuttavia osservato che queste considerazioni non possono pregiudicare i mezzi di tutela giurisdizionale a disposizione del resto di tutte le imprese interessate nei confronti della Commissione, nell'ambito dei procedimenti contemplati dagli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE.
punto 36
Risulta a questo proposito, dagli atti e dalla trattazione dinanzi alla Corte, che il danno lamentato dalla ditta Murri frères risulta, in primo luogo, dal rifiuto opposto alla fine dallo Stato malgascio alla sua domanda diretta all'adeguamento dei prezzi unitari relativi al bitume come contemplato dal contratto.
punto 37
La definizione di tale controversia contrattuale non ha potuto essere finora raggiunta né attraverso un accordo fra la ricorrente e lo Stato malgascio né facendo ricorso all'arbitrato di cui all'art. 316 del capitolato degli oneri speciali del contratto, in quanto, come ricordato in precedenza, la società non ha proseguito la procedura di arbitrato ad un dato momento avviata.
punto 38
Stando così le cose, la ricorrente si trova nell'impossibilità di dimostrare che il comportamento della Commissione le avrebbe causato un danno distinto da quello di cui aveva e ha sempre — ove ritenga di esservi legittimata — titolo di reclamare il risarcimento nei confronti dello Stato malgascio, nelle appropriate sedi giurisdizionali. Poiché la ricorrente non ha potuto finora provare l'esistenza di un danno del genere, il suo ricorso si trova privo di uno degli elementi necessari a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
punto 39
Ne consegue che il ricorso della ditta Murri frères dev'essere respinto senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 40
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Bosco
Due
Kakouris
Pescatore
Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliet
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 19 settembre 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente f.f.
G. Bosco
presidente di sezione