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Sez. 2 - , Sentenza n. 22090 del 04/09/2019 (Rv. 654919 - 02)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimento elettorale dell'Ordine degli ingegneri - Controversie relative - Ricorso al Consiglio Nazionale degli ingegneri avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le pronunce del Consiglio Nazionale - Contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost. - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654919-02

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di contenzioso elettorale relativo agli albi professionali degli ingegneri, il ricorso al Consiglio Nazionale degli ingegneri, avverso le deliberazioni del locale Consiglio dell'Ordine e, poi, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro le pronunce di detto Consiglio Nazionale, integrano un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 della Costituzione, atteso che il Consiglio Nazionale configura un organo giurisdizionale speciale, istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione medesima e, quindi, non solo escluso dal divieto di cui all'art. 102, comma 2, Cost., ma anche legittimamente operante fino a quando non venga attuata la revisione contemplata dalla sesta disposizione transitoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decr. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)