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Sez. 6, Sentenza n. 10621 del 04/07/2000 Ud. (dep. 11/10/2000) Rv. 217098 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Modifica del rito ex legge n. 479/1999 - Applicabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217098-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La nuova disciplina del giudizio abbreviato non si applica al giudizio di legittimità, atteso che la finalità ispiratrice del procedimento speciale - il risparmio di attività processuale - è concettualmente incompatibile con il giudizio di Cassazione. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di applicazione, nel giudizio di legittimità, degli effetti favorevoli dell'estensione del rito novellato anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, la Corte, respingendo il ricorso, ha peraltro precisato che la disciplina transitoria stabilita dall'art. 4 ter legge n. 144 del 2000 esplicitamente limita la possibilità di richiedere l'applicazione del procedimento speciale alle sole fasi di merito).

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)