Sez. 3, Sentenza n. 5854 del 24/03/2015 (Rv. 635073 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Incidente di volo - Aereo già atterrato - Luogo del sinistro - Area interna dell'aeroporto adibita a sosta o manovra di aeromobili - Disciplina sull'assicurazione obbligatoria - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
In tema di incidenti di volo, la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per circolazione di veicoli, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, "ratione temporis" vigente (ora sostituita dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), non si applica ove il sinistro (nella specie, cagionato da un'elica di aereo da diporto, già atterrato) si sia vericato in una zona interna dell'aereoporto adibita per la sosta e le manovre degli aeromobili, poiché tale normativa presuppone che il sinistro sia avvenuto in strade od aree ad uso pubblico, o a queste equiparate, che siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)