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Sez. L, Sentenza n. 12958 del 21/05/2008 (Rv. 603257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Recidiva per sanzioni disciplinari ultrabiennali - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Interesse all'impugnazione delle sanzioni - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di sanzioni disciplinari, l'art 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, esclude che si possa tener conto della recidiva quando questa sia elemento direttamente rilevante ai fini della sanzione da applicare successivamente, ma non ne impedisce la considerazione ai fini della valutazione, sotto il profilo soggettivo, del fatto addebitato, sicchè sussiste l'interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare, pur lontano nel tempo e mai applicato, produttivo di effetti negativi per il lavoratore, quale la mancata concessione di biglietti aerei omaggio.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)