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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 08/03/2023 (Rv. 667352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Azione ex art. 45 l.fall. - Sentenza di accoglimento - Imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667352-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 45 l.fall., che dichiara l'inopponibilità ai terzi degli atti compiuti dal fallito e dispone la condanna al trasferimento di somme di denaro al fallimento (nella specie, amministrazione straordinaria), producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura concorsuale di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori.

Legge Falliment. art. 45, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)