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Sez. 3, Sentenza n. 9411 del 08/08/1992 (Rv. 478491 - 01)

Procedimento civile - Udienza - Processo verbale | Verbale dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione - Mancata sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478491-01

Procedimento civile - Udienza - Processo verbale

La mera mancanza della sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere del verbale dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione non comporta la nullità anche della sentenza che definisce il giudizio, ove il tenore della decisione non dipenda da tale adempimento formale, dovendo trovare applicazione il principio di cui all'art. 159 cod. proc. civ. secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)