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Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Testo in vigore al

Art. 27 Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 28 Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni".

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.

Art. 29 Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Art. 30 Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:

  1. a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  2. b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

  3. c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

  4. d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

  5. e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

  6. f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

  7. g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Art. 31 Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani

1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani".

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

Art. 32 Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Art. 33 Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti compiti:

  1. a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  2. b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

  3. c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

  4. d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

  5. e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

  6. f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

  7. g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Art. 34 Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali

1. A decorrere dal I gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali."

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

Art. 35 Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.5

Art. 36 Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti compiti:

  1. a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  2. b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

  3. c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amminitrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

  4. d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

  5. e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

  6. f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

  7. g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Art. 37 Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali

1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

  1. a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

  2. b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

  3. c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale;4

  4. d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

  5. e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

  6. f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e) del comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1› gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni.

7. il bilancio della gestione e unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

Art. 38 Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Art. 39 Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 ha i seguenti compiti:

  1. a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  2. b) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonche' sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

  3. c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Art. 40 Fondo sociale

1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.

Art. 41 Equilibrio finanziario delle gestioni

1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.

Capo III. Organi periferici e contenzioso

Art. 42 Comitati regionali dell'INPS

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione".

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale".

Art. 43 Competenze dei comitati regionali

1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

  1. a) coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

  2. b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita' e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

  3. c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

  4. d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

  5. e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;

  6. f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i compiti attribuiti al comitato provinciale.

3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.

Art. 44 Composizione dei comitati provinciali

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro.
Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".

Art. 45 Organi collegiali periferici dell'INPS

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.

3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.

Art. 46 Contenzioso in materia di prestazioni

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

  1. a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

  2. b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

  3. c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorche' parziale, in sotteraneo;

  4. d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

  5. d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego;

  6. e) la pensione sociale;

  7. f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternita';

  8. g) i trattamenti familiari;

  9. h) l'assegno per congedo matrimoniale;

  10. i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b ) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e del rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale e di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali ed agli altri organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi sencondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto puo' sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano profili di illeggittimita'. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

Art. 47 Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi

1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali decidono, in via definitiva i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 e di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.