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Sez. L, Sentenza n. 4224 del 16/05/1990 (Rv. 467191 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - PROVVIDENZE ECONOMICHE PER GLI INVALIDI CIVILI - CARENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - DIRITTO ALL'ASSEGNO MENSILE - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL REGIME DELLA NUOVA LEGGE N. 33 DEL 1980 - EFFETTI - DECORRENZA DEL BENEFICIO - DALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467191-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - PROVVIDENZE ECONOMICHE PER GLI INVALIDI CIVILI - CARENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - DIRITTO ALL'ASSEGNO MENSILE - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL REGIME DELLA NUOVA LEGGE N. 33 DEL 1980 - EFFETTI - DECORRENZA DEL BENEFICIO - DALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alle provvidenze economiche previste in favore degli invalidi civili dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, ove un soggetto, ancorché riconosciuto invalido nel regime dettato dalla precedente legge 30 marzo 1971 n. 118, non abbia conseguito il beneficio dell'assegno mensile per carenza del requisito reddituale all'epoca previsto, il medesimo deve presentare nuova domanda nel regime della nuova legge n. 33 citata - che condiziona il diritto all'assegno di inabilità alla contemporanea sussistenza dei due requisiti sanitario e reddituale - con la conseguenza che la decorrenza del beneficio va fissata (ex artt. 12 e 13 legge n. 33) solo dal primo giorno del mese successivo alla data di tale domanda, e non già dalla data di entrata in vigore della legge medesima (art. 14 septies). (V 1237/90, mass n 465418; (V 3251/87, mass n 452317).*

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 12, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)