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Sez. 1, Sentenza n. 1729 del 21/12/1988 Ud. (dep. 08/02/1989) Rv. 180396 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE N. 283 DEL 1962 - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1988-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180396-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE N. 283 DEL 1962 - DIFFERENZE.*

L'art. 444 cod. pen. punisce le condotte ivi menzionate che abbiano ad oggetto sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, mentre l'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione di alimenti e bevande. Ne consegue che la contravvenzione ha natura sussidiaria rispetto al delitto, dal quale viene assorbita allorché la sostanza alimentare abbia attitudine a recare nocumento alla salute pubblica. (Conf mass n 177447; (Conf mass n 172600; (Conf mass n 158045).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 444, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)