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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022 (Rv. 664512 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 120 del "codice del consumo" - Natura di responsabilità "presunta" (e non oggettiva) - Conseguenze in ordine al riparto dell’onere probatorio - Criteri.
Stato
decisa il 2022-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664512-01

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 118, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 120, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)