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Sez. 1 - , Sentenza n. 20399 del 25/08/2017 (Rv. 645220 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Art. 336, comma 1, c. p. c. - Applicabilità - Declaratoria di nullità del lodo in via rescindente - Caducazione della pronuncia sulle spese - Rinnovazione del giudizio sulle spese - Necessità.
Stato
decisa il 2017-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645220-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)