Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 13/02/1992 (Rv. 475702 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere | Società collegate in senso economico e dirigenziale, ma non in senso giuridico - Atti degli organi amministrativi di una società a favore delle società collegate - Divieto - Condizione - Fattispecie.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere
Con riguardo ad un gruppo di società collegate in senso economico e dirigenziale (in virtù dell'unione personale costituita dalla pressoché totale identità dei titolari dei pacchetti azionari e dalla comunanza degli organi direttivi), ma non in senso giuridico, per l'inconfigurabilità dei presupposti richiesti dall'art. 2359 cod. civ., gli organi amministrativi di una società non possono compiere atti che, realizzando le direttive del gruppo, favoriscano altre società collegate, quando tali atti pregiudichino gli interessi della prima società (nella specie, trattavasi di una fideiussione a favore di altra società del gruppo, senza vantaggi economici per la fideiubente, che veniva a partecipare solo al rischio delle perdite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)