Sez. L, Sentenza n. 5158 del 05/10/1979 (Rv. 401776 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Nel rito del lavoro non sono applicabili le norme del processo ordinario relative alle forme ed ai termini della Costituzione in appello (art 347 cod proc civ) ed all'improcedibilita del gravame (art 348 cod proc civ). pertanto, nel caso di mancato deposito della sentenza non definitiva impugnata, il giudice, che non possa supplire con l'esame degli Atti di causa, e in particolare con la sentenza definitiva prodotta, non puo dichiarare improcedibile l'appello, ma deve ordinare all'interessato di produrne copia, ai sensi dell'art 123 bis disp att cod proc civ. (V 4881/78, mass n 394591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 123 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)