Sez. 3, Sentenza n. 23782 del 07/11/2014 (Rv. 633445 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Pagamento effettuato dal condominio - Indebito oggettivo - Esercizio dell'azione di ripetizione da parte dei singoli condomini - Ammissibilità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE
La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito spetta anche al condomino ove il pagamento sia stato effettuato dal condominio, che non ha personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, mentre, per contro, i singoli partecipanti possono agire individualmente per la tutela degli interessi dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)