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Sez. L, Sentenza n. 12862 del 22/06/2015 (Rv. 635719 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Legge reg. Sicilia n. 10 del 2000 - Nuovo regime in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Operatività - Condizioni - Regolamenti di attuazione - Necessità - Conseguenza - Istituzione della terza fascia dirigenziale - Immediata applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635719-01

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE

La legge reg. Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego - ivi compreso l'ordinamento della dirigenza, di cui all'art. 6 della detta legge - alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione stessa, stabilisce espressamente che detti enti debbano adeguarsi "anche in deroga alle disposizioni di legge che li disciplinano" al regime giudico così introdotto adottando appositi regolamenti di organizzazione. Ne consegue che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, dovendosi escludere in particolare che la regola possa ritenersi derogata con riguardo all'istituzione della terza fascia dirigenziale, prevista dall'art. 6 della legge reg. n. 10 del 2000, la cui introduzione postula necessariamente l'adozione delle norme regolamentari organizzative, finalizzate - in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - a collegare gli inquadramenti del personale rispetto all'assetto organizzativo dell'ente e alle conseguenti determinazioni in materia di organico.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 1, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 3, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 6, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)