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Sez. 5, Sentenza n. 21133 del 25/03/2019 Ud. (dep. 15/05/2019) Rv. 275315 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. - Giudizio abbreviato ammesso in dibattimento - Prove utilizzabili ai fini della decisione – Indicazione – Obbligo del giudice di risolvere le eventuali antinomie – Onere di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275315-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato ammesso nel corso del dibattimento a seguito della contestazione di una nuova aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 19 del 2015), il giudice deve valutare, ai fini della decisione, sia gli elementi di prova derivanti dagli atti di cui all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quelli acquisiti in dibattimento fino all'ammissione del rito, senza alcuna gerarchia precostituita e fornendo congrua motivazione circa la soluzione dell'antinomia nel caso in cui vi sia divergenza tra le stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)