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Sez. 3, Sentenza n. 1542 del 16/05/1968 (Rv. 333250 - 01)

VENDITA - PATTO DI ESCLUSIVA - CONTENUTO - RECESSO- POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333250-01

VENDITA - PATTO DI ESCLUSIVA - CONTENUTO - RECESSO- POSSIBILITA.*

La vendita con esclusiva e, per la sua funzione economica, un contratto di natura complessa, in quanto agli elementi della vendita unisce quelli del mandato, intimamente connessi in unico negozio, che resta pertanto disciplinato dalle norme della prima relativamente ai singoli Atti di scambio e dalle norme del secondo per cio che attiene alla natura fiduciaria del rapporto di collaborazione e al collegamento degli interessi dei contraenti. Poiche in questo tipo di contratto e insito l'elemento della fiducia, e ammesso il recesso, a norma degli artt. 1722 n. 2, 1723 e 1725 cod. civ., ove ricorrano circostanze che rendano incompatibile la continuazione del rapporto per essere venuta meno, nel concedente, la fiducia sull'operato del concessionario. Tale recesso, se al contratto non e stato apposto un termine finale, e, in base ai principi, ad nutum mediante un congruo preavviso, oppure per giusta causa anche quando vi sia un termine contrattuale. La valutazione della giusta causa deve essere effettuata alla stregua della regola dettata dall'art. 1455 cod. civ.in tema di risoluzione per inadempimento. (Conf. 884-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)