Sez. 1, Sentenza n. 284 del 30/01/1959 (Rv. 881118 - 01)
SCRITTURA - SCRITTURA IRRILEVANTE - VERIFICAZIONE - NON NECESSARIA. FILIAZIONE - ADULTERINA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE - PREMORIENZA DEL GENITORE AL CONIUGE OFFESO - PRECLUSIONE ALL'AZIONE. FILIAZIONE - NATURALE - ASSEGNO ALIMENTARE - NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - ESTREMI - PIÙ SCRITTI - AMMISSIBILITÀ.
SCRITTURA - SCRITTURA IRRILEVANTE - VERIFICAZIONE - NON NECESSARIA. FILIAZIONE - ADULTERINA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE - PREMORIENZA DEL GENITORE AL CONIUGE OFFESO - PRECLUSIONE ALL'AZIONE. FILIAZIONE - NATURALE - ASSEGNO ALIMENTARE - NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - ESTREMI - PIÙ SCRITTI - AMMISSIBILITÀ.
Il giudice non è tenuto a disporre la verificazione della scrittura quando questa sia ritenuta del tutto irrilevante ai fini del decidere, e ciò per il principio frustra probatur, quod probatum non relevat. Qualora il coniuge che avrebbe dovuto operare il riconoscimento del figlio adulterino sia premorto al coniuge offeso è preclusa l'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita o di maternità, che non può essere esperita nei confronti degli eredi neppure se, al momento della proposizione della domanda, sia venuto, altresì, a morire il coniuge offeso. A norma dell'art.279 n.3 cod.civ., l'inequivoca dichiarazione scritta dei genitori, da cui deve risultare la paternità o maternità, per poter giustificare l'Azione del figlio naturale rivolta ad ottenere l'assegno alimentare previsto dal detto articolo di legge, deve essere autosufficiente, con esclusione, perciò, di altre prove. Essa può anche consistere di più scritti del medesimo autore, se ciò valga, nella valutazione insindacabile del giudice di merito, a rafforzare il requisito necessario della non equivocità della dichiarazione, intesa questa quale espressione del convincimento del dichiarante di essere genitore della persona che agisce per gli alimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)