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Sez. L, Sentenza n. 5182 del 12/06/1987 (Rv. 453790 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - GRATUITÀ DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - OGGETTO - INERZIA DEL PRESTATORE D'OPERA NEL RICHIEDERE IL COMPENSO E MERO RAPPORTO DI CONVIVENZA TRA LE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453790-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - GRATUITÀ DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - OGGETTO - INERZIA DEL PRESTATORE D'OPERA NEL RICHIEDERE IL COMPENSO E MERO RAPPORTO DI CONVIVENZA TRA LE PARTI - IRRILEVANZA.*

Si presume effettuata a titolo oneroso ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, a meno che non risulti la prova della gratuità della stessa, che le parti - nell'Esercizio dell'autonomia privata non limitata, sotto questo profilo, dagli artt. 36 cost., 2094, 2099 e 2113 cod. civ. che, presupponendo il diritto alla retribuzione, riguardano il rapporto di lavoro a titolo oneroso - possono legittimamente prevedere; tale prova che va ricavata da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi, è a carico del beneficiario della prestazione lavorativa e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza. (V 5550/85, mass n 442753).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)