Sez. 5, Sentenza n. 1798 del 09/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212518 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Nozione di prova decisiva - Criterio di valutazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
In applicazione dell'art.606, comma 1, lett.d), c.p.p., che permette di denunciare la mancata assunzione di una prova decisiva tempestivamente richiesta, il controllo della corte di cassazione non è concentrato esclusivamente sulla manifestazione del convincimento del giudice, che si esprime nella motivazione, ma si indirizza anche al procedimento di formazione del convincimento del giudice. Pertanto, la Corte di cassazione deve valutare, in sostituzione del giudice del merito, se la controprova fosse manifestamente superflua, vale a dire se tendesse ad un risultato conoscitivo che palesemente risultasse già acquisito (fattispecie nella quale la mancata assunzione della prova testimoniale non avrebbe potuto in alcun modo influire sulla decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)