diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5503 del 23/06/1987 (Rv. 454033 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONI DI PROCEDIMENTI - CONNESSIONE DI CAUSE CONFIGURANTE UNA CONTINENZA - TRATTAZIONE CONGIUNTA - CONSEGUENTE - ATTINGIMENTO PER L'UNA DI ESSE DI PROSPETTAZIONI CONTENUTE NELL'ALTRA E VICEVERSA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454033-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONI DI PROCEDIMENTI - CONNESSIONE DI CAUSE CONFIGURANTE UNA CONTINENZA - TRATTAZIONE CONGIUNTA - CONSEGUENTE - ATTINGIMENTO PER L'UNA DI ESSE DI PROSPETTAZIONI CONTENUTE NELL'ALTRA E VICEVERSA - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla riunione dei procedimenti relativi a cause connesse pendenti innanzi allo stesso giudice - che, per le cause di lavoro, l'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ. impone, per altro, con minori margini di discrezionalità rispetto a quelli previsti dalla disposizione generale dell'art. 274 cod. proc. civ. - quando la connessione delle cause si configuri nei termini più stretti di una continenza (lato sensu corrispondente a quella prevista dallo art. 39 cod. proc. civ., ai diversi effetti della riunione di procedimenti pendenti innanzi a giudici diversi), la trattazione congiunta delle cause può consentire anche l'attingimento per l'una di esse, di prospettazioni contenute nell'altra e viceversa, soprattutto quando un richiamo, sia pure sommario, ma inequivoco, si configuri nel secondo procedimento rispetto al contenuto del primo (nella specie, per l'uso dell'espressione "ferme le domande già proposte con il precedente ricorso").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)