Sez. 5, Sentenza n. 2752 del 05/02/2009 (Rv. 606475 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Conti correnti bancari intestati al contribuente - Relativi movimenti - Presunzione di riferibilità ad operazioni imponibili - Operatività - Dedotta provenienza delle somme da vincite al lotto - Oneri probatori a carico del contribuente - Individuazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora la relativa dichiarazione sia rettificata sulla base dell'accertamento, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di versamenti su conti correnti del contribuente, quest'ultimo, nel dedurre che le somme versate provengono da vincite al lotto, non può vincere la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili limitandosi a produrre le ricevute di giocata - aventi la sola funzione, ai sensi dell'art. 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, di attestare la giocata del possessore e di consentirgli di richiedere il pagamento della vincita - ma ha l'onere di provare, in modo puntuale e specifico, l'avvenuta presentazione, per ognuna delle giocate, del relativo "scontrino" e, solo all'esito favorevole di tale riscontro, l'effettiva riconducibilità di ogni incasso delle vincite ai versamenti bancari contestati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)