Sez. 2, Sentenza n. 638 del 05/04/1988 Ud. (dep. 20/01/1989) Rv. 180220 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - ART. 3 DPR 16 DICEMBRE 1986 N. 865 - RICONOSCIMENTO DI UFFICIO DI ATTENUANTI - POSSIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RAGIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - ART. 3 DPR 16 DICEMBRE 1986 N. 865 - RICONOSCIMENTO DI UFFICIO DI ATTENUANTI - POSSIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RAGIONE.*
In tema di amnistia, l'art. 3 del d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, che comporta il riconoscimento immediato e di ufficio di determinate attenuanti ai fini dell'applicazione del beneficio, ha una portata generale e costituisce una espressa deroga al sistema processuale, poiché consente l'accertamento della sussistenza di tali circostanze anche da parte del giudice o del pretore nel corso dell'istruzione nonché al giudice nella fase predibattimentale. Pertanto, considerando che la disciplina in materia è ispirata al principio del "favor rei" e che anche in Sede di appello è possibile la sentenza predibattimentale, non è precluso, nel giudizio di appello, il riconoscimento di ufficio di circostanze ai fini dell'applicazione dell'amnistia.*
Riferimenti normativi: DPR 16/12/1986 num. 865 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)