Sez. 5, Sentenza n. 1026 del 22/01/2004 (Rv. 569563 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Applicabilità in virtù della norma sopravvenuta di cui all'art. 14 della legge n. 28 del 1999 anche nei confronti degli enti esclusi dall'IRPEG - Applicabilità sugli interessi su conti correnti e depositi intestati ad un Comune - Anche relativi a conto corrente di tesoreria - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte sui redditi, in virtù dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, applicabile, trattandosi di norma di interpretazione autentica e, quindi, assistita da efficacia retroattiva, anche ai rapporti non ancora definiti, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 settembre 1973 n. 600, il quale prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata a titolo di imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", deve intendersi nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Ne deriva che detta ritenuta deve essere applicata anche sugli interessi maturati su conti correnti e deposti intestati ad un Comune, senza che si possa distinguere tra contratti di conto corrente in senso stretto e rapporti di conto corrente inseriti in altri negozi giuridici più complessi, come quello di tesoreria, ancorché, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo fissato dall'art. 4 terzo comma bis, del D.L. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1990 n. 403, escluso dal novero degli enti assoggettati all'IRPEG.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)