Sez. 2, Ordinanza n. 1550 del 10/12/1975 Cc. (dep. 24/02/1976) Rv. 132451 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEI SOLI OGGETTIVI FATTI INDIZIANTI - SUFFICIENZA - MENZIONE DELLE FONTI PROBATORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEI SOLI OGGETTIVI FATTI INDIZIANTI - SUFFICIENZA - MENZIONE DELLE FONTI PROBATORIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di motivazione di un mandato di cattura puo ritenersi assolto anche con la sola indicazione descrittiva degli oggettivi fatti indizianti, pur senza menzionare le fonti probatorie da cui gli indizi sono desunti, essendo necessaria l'indicazione delle fonti soltanto quando l'indizio oggettivo non sia direttamente descritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)