Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 25/11/1999 Cc. (dep. 11/01/2000) Rv. 215058 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Videogiochi - Natura di apparecchio destinato al gioco d'azzardo - Requisiti - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Per effetto della legge 6 ottobre 1995 n. 425, modificatrice dell' art. 110 t.u.l.p.s., il lucro rilevante per qualificare un apparecchio come destinato al gioco d'azzardo deve superare una certa soglia quantitativa (ripetizione delle partite oltre dieci volte, oltre dieci gettoni rigiocabili negli stessi apparecchi, vincita di una consumazione o di un oggetto di valore economico non modesto). Solo oltre questa soglia i videogiochi entrano nella sfera degli apparecchi di cui sono proibiti l'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli di qualunque specie.
Riferimenti normativi: Legge 06/10/1995 num. 425 art. 1, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)