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Sez. 6, Sentenza n. 1920 del 18/12/1968 Ud. (dep. 27/01/1969) Rv. 110094 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO O SERVIZIO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110094-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO O SERVIZIO - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Per la sussistenza del delitto di peculato non si richiede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia la materiale consegna e la diretta disponibilita del denaro e della cosa mobile-oggetto dell'appropriazione o della distrazione-, essendo sufficiente, ad integrare l'elemento del possesso, anche la disponibilita giuridica di detti beni, pur se detenuti materialmente da altri, o se altri abbia su di essi, per specifico affidamento funzionale, un potere di custodia e di amministrazione. Siffatta disponibilita giuridica non puo negarsi al capo dell'amministrazione comunale su tutti gli Atti e documenti di cui il comune e dotato per l'esplicazione dei suoi pubblici fini (certificati di stato civile e anagrafici, carte d'identita, ecc.) e dei quali egli si sia appropriato per farne uso illecito.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)